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Esami di Stato conclusivi del primo ciclo a.s. 2023/2024

Questa pagina è dedicata espressamente all’esame degli alunni della classe Terza delle scuole secondarie di primo grado di San Fior e Godega S.U. per l’anno scolastico in corso.

Viene pubblicato qui di seguito tutto il materiale a corredo dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo che sarà implementato via via a seconda delle fasi di svolgimento dell’esame stesso. A seguire si possono trovare la normativa di riferimento, gli approfondimenti e le fasi operative di svolgimento così come delineato alla pagina dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito rinvenibile al seguente link.

CIRCOLARI E MATERIALE DA SCARICARE

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO, APPROFONDIMENTI E FASI OPERATIVE DI SVOLGIMENTO

Per l’anno scolastico 2023-2024, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo quanto previsto da:

  • D.Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  • D.M. 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione);
  • D.M. 742/2017 (Finalità della certificazione delle competenze)
  • Circolare M.I.U.R. 1865/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione);
  • Nota M.I.U.R. 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative);
  • Allegato alla Nota M.I.U.R 312/2018 (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione);
  • Nota prot. 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.)
  • Nota Informativa del M.I.M. 4155/2023 (Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione).

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, ai plessi “Barozzi” di San Fior e “Vecellio” di Godega S.U. (ex scuola primaria di Bibano), nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

  • Ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame se:

  1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe;
  2. non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 249/1998).
  3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
  1. Voto di ammissione

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

  • Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

  1. Prove d’esame

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del D.M. 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M. 741/2017;
  3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, come disciplinata dall’art, 9, del D.M. 741/2017;
  4. colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del D.M. 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti (40 minuti per gli alunni dell’indirizzo musicale).

Per i candidati con disabilità (L. 104/1992) e con disturbi specifici di apprendimento (L. 170/2010), l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso le sedi di San Fior e Godega S.U. (ex scuola primaria di Bibano), nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PROVE STANDARDIZZATE 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”

Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (Circolare M.I.U.R. 1865/2017).

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art. 7 del D.Lgs. 62/2017. Il decreto in parola, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”

Il D.M. 741/2017, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

  1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
  2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dalla Dirigente Scolastica;
  3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
  4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.